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Tasse di proprietà
Sulla base di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riguarda i veicoli sia prodotti in serie sia adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l'esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l'accompagnamento ed il trasporto dei portatori di handicap.
I veicoli devono essere intestati ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico.
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono recarsi presso un ufficio ACI muniti di fotocopia della carta di circolazione, una fotocopia del certificato medico rilasciato dalla locale Commissione medica patenti di guida (Art. 119 D.L. 30/04/1992 N.285) ed una fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 104/92 e compilare la relativa richiesta
Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso.
In caso di vendita con riacquisto oppure demolizione di un veicolo in esenzione occorre presentare una nuova domanda di variazione corredata da fotocopia del libretto di circolazione del nuovo mezzo e fotocopia di documentazione comprovante la vendita o la rottamazione del veicolo da sostituire.
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